Art. 3.
(Risorse finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2008. Le risorse di cui al precedente articolo sono integrate, con successivo provvedimento, nella misura necessaria fino a compimento del piano.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo

 

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anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.